TAR Piemonte: obbligo di messa in sicurezza e rimozione anche per il curatore fallimentare

Secondo un recente orientamento, l’obbligo di rimozione dei rifiuti può essere imposto anche al “detentore del momento” per cui, in conformità al principio “chi inquina paga”, la sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento deve ricadere sulla parte dell’attivo fallimentare (Cons. Stato sez. IV n. 3672/2017 e Tar Brescia sez. I nn. 669/2016 e 790/2017).

I Sezione del TAR Piemonte, sentenza n° 00562 del 09/05/2008

L’impresa Costruzioni Poncina Bruno & C S.a.s. in Fallimento, a nome del curatore fallimentare ha presentato ricorso contro l’ordinanza contigibile  e urgente n°11 emessa dal Comune di Trino in data 30/01/2017.

L’ordinanza, seguita a sopralluogo congiunto di ARPA e ASL dell’ottobre 2016, intimava la rimozione delle lastre contenenti amianto collocate sui capannoni A e B entro il 20/01/2018 e di quelli del capannone C entro il 20/04/2018.

Il curatore fallimentare ha contestato il fatto che il comune avesse emanato l’ordinanza mentre erano in atto le trattative per una cessione gratuita o a prezzo simbolico vista l’impossibilità di bonificarla da parte del proprietario.

Il ricorso presentato dall’avvocato del curatore fallimentare si basava sulla tesi secondo cui non vi fossero i presupposti per emanare un’ordinanza contigibile e urgente:  l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto adottare i provvedimenti previsti in materia di bonifica ambientale indirizzando l’ordine di bonifica al proprietario e non al curatore fallimentare.

La I Sezione del TAR Piemonte ha rigettato il ricorso stabilendo che

  • il sindaco ha agito secondo legge a tutela della salute pubblica in una situazione di emergenza richiedendo non tanto la bonifica quanto la messa in sicurezza e la rimozione del pericolo
  • l’ordine di messa in sicurezza va rivolto a chi ha la disponibilità anche momentanea del bene: anche il curatore fallimentare ha l’obbligo di effettuare le opere necessarie ad evitare la propagazione del pericolo di inquinamento
  • il carattere di emergenza del provvedimento sindacale trova fondamento nelle relazioni di ARPA e ASL, che in base all’indice di degrado dei materiali e al limite di esposizione, hanno indicato come necessaria la rimozione immediata

La corte ha rigettato l’eccezione di ammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle determinazioni dell’Asl e dell’Arpa presentata dal comune di Trino poiché tali determine non sono qualificabili come atti istruttori.