Processo Marina Uno

Per la seconda volta la Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di Appello di Venezia la sentenza di assoluzione di 5 (in origine 6) ammiragli della Marina Militare accusati della morte per mesotelioma pleurico di 2 dipendenti della Marina, uno capitano di vascello e l’altro meccanico di bordo, in servizio sulle navi e presso gli arsenali del Ministero della Difesa.

In primo grado il giudice di Padova aveva dichiarato l’impossibilità di stabilire un nesso causale fra esposizione all’amianto e malattia per via delle incertezze scientifiche su inizio del processo di cacerogenesi, sul concetto di “dose minima” e sull’importanza delle future esposizioni nel processo di accelerazione della  malattia.

Nel primo processo di secondo grado del 2014, la Corte di Appello di Venezia aveva confermato l’assoluzione ed escluso le aggravanti. Questo dispositivo era stato annullato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 05/11/2015 in cui si dettavano le linee entro cui procedere:

Va in particolare analizzato se la prosecuzione dell’esposizione possa comunque produrre una accelerazione dei tempi della progressione della patologia e conseguentemente incidere sul nesso causale tra l’esposizione stessa e l’evento morte. Il mesotelionna insorge dopo una lunga latenza, di alcune decine dì anni dalla prima esposizione e mediamente di circa 30 anni. La latenza diminuisce con l’incremento dell’esposizione. Si tratta di legge scientifica sufficientemente radicata nella comunità scientifica e di carattere universale. Non esiste esposizione irrilevante. Studi accreditati indicano che la latenza minima è di circa 15 anni e di 32 anni quella media. Inoltre, l’esposizione lavorativa implica una latenza più breve. Assume, quindi, decisivo rilievo l’esistenza o meno di una legge scientifica a proposito del cosiddetto effetto acceleratore, in base alla quale sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali che conducono all’iniziazione del processo cancerogenetico, ma rilevano pure quelle successive fino all’induzione della patologia, dotate di effetto acceleratore, appunto e di abbreviazione, quindi, della latenza. Interessa inoltre comprendere se, eventualmente, si tratti di legge universale o probabilistica. Occorre rammentare che questa Corte ha avuto modo di fornire indicazioni metodologiche proprio con riguardo a situazioni del genere di quella in esame (Sez. 4, n. 18933 del 27/02/2014, Rv. 262139).

Sentenza n 3615/2016 della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione

Nel 2017, non tenendo affatto conto delle motivazioni del rinvio, una diversa sezione della Corte di Appello di Venezia aveva dichiarato l’assoluzione degli imputati per prescrizione e condannato AIEA e Medicina Democratica (MD) al pagamento delle spese processuali.
Le associazioni condannate presentavano ricorso in Cassazione seguite dalla Procura Generale di Venezia che denunciava la violazione di legge per omessa applicazione dell’articolo 589 comma 2 del Codice Penale e l’illogicità della prescrizione (se la legge non fosse stata violata il suo termine di scadenza sarebbe aumentato).

Il 08/11/2018 la Cassazione ha annulato le assoluzioni e la condanna al pagamento delle spese legali per AIEA e MD rispedendo ancora una volta a Venezia il processo.

II Rinvio a Corte di Appello Venezia

Udienza del 09/06/2020

La deposizione dell’Ufficiale Giudiziario Omero Negrisolo ha messo in luce il fatto che anche coloro che lavoravano per la Marina Militare a terra sono stati esposti alle fibre di amianto.

Udienza del 09/07/2020

L’epidemiologo e medico del lavoro Dario Consonni e l’anatomopatologo Bruno Murer, incaricati dalla Corte di riesaminare la documentazione medico clinica e i referti delle vittime (tra cui alcuni campioni istologici e citologici non acquisiti in primo grado), hanno prestato giuramento in aula.

Le operazioni peritali, affiancate da un consulente ONA, inizieranno il 04/09/2020.


Casi Processo Marina Uno Padova

  • Patologia/e: mesotelioma pleurico
  • Numero morti: 2
  • Luogo esposizione: pertinenze della Marina Militare
  • ATECO 1991: 75.22 Difesa Nazionale
  • Giuseppe Calabrò
  • Anno morte: 13/02/2002
  • Periodo di esposizione: 36 anni
  • Mansione: capitano di vascello
  • Giovanni Baglivo
  • Anno morte: 04/09/2005
  • Periodo di esposizione: 22 anni
  • Mansione: meccanico

Processo Marina Uno Padova

  • Causa penale
  • Capi di imputazione: omicidio colposo e lesioni colpose
  • Tribunale monocratico Padova
  • Giudice: Nicoletta De Nardus
  • Imputati: 6 ammiragli della Marina Militare
  • Responsabilità civile: Marina Militare
  • Parti civili: familiari di Giuseppe Calabrò e Giovanni Baglivo, AIEA, Medicina Democratica (MD)
  • Avvocati parti civili: Laura Mara (AIEA e MD)
  • PM: Sergio Dini
  • Sentenza 1°grado 2013: assoluzione di 5 imputati perché il fatto non sussiste; decadimento delle accuse per sopravvenuta morte di 1 ammiraglio
  • Sentenza 2°grado 2014 Corte di Appello di Venezia : esclusione delle aggravanti per omicidio colposo e assoluzione per intervenuta prescrizione dei reati
  • Sentenza 3°grado 05/11/2015 IV Sezione Cassazione: annullamento dell'assoluzione e rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia
  • Sentenza reinvio 2°grado 06/11/2018 Corte di Appello di Venezia : annullamento dell'assoluzione e della condanna al pagamento delle spese legali dei ricorrenti AIEA e Medicina Democratica con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia