L’Ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco

In presenza di rischi o minacce all’incolumità pubblica, il Sindaco, in quanto primo responsabile della salute dei cittadini, ha il potere di imporre il rispetto delle leggi in materia ambientale e sanitaria attraverso lo strumento dell’Ordinanza contigibile e urgente.

Come si giunge all’Ordinanza sindacale

La legge prevede che le segnalazioni relative alla presenza di MCA (materiali contenenti amianto) o RCA (rifiuti contenenti amianto) siano inoltrate sotto forma di esposto indirizzato al Sindaco del Comune interessato dalla problematica.
E’ consigliabile inviare copia dell’esposto all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) e all’Azienda Sanitaria Locale.

Le segnalazioni sul rischio o pericolo amianto al Sindaco possono essere effettuate dai cittadini, in forma singola o associata, oppure direttamente da ARPA e dall’Azienda Sanitaria Locale.

Dopo la ricezione di un esposto l’Ufficio Ambiente del Comune apre un fascicolo sul caso e affida ad ARPA e all’Azienda Sanitaria Locale le verifiche sul campo.
Nello Specifico ARPA valuta il rischio di contaminazione ambientale (analisi sui materiali per verificare si tratti davvero di amianto, calcolo del loro stato di degrado, eventuali analisi su suolo, aria, acqua), l’Azienda Sanitaria Locale stima il rischio sanitario conseguente allo stato dei manufatti e alla possibilità che degli esseri umani vengano a contatto con essi.

Accertata la presenza di pericolo amianto il Sindaco emette un’Ordinanza intimando al proprietario di mettere in sicurezza e bonificare i luoghi entro un tempo massimo (da una settimana a mesi o anni) e con modalità commisurate all’entità del rischio (in ordine di gravità: bonifica per rimozione, incapsulamento, sovracopertura).
In situazioni di rischio elevate, ad esempio, il proprietario avrà pochi giorni di tempo per presentare all’azienda sanitaria locale un Piano di Lavoro di rimozione, mentre in caso di rischio limitato avrà 1 anno di tempo.

Conseguenze

Ricevuta l’ordinanza il proprietario può contestarla presentando ricorso al Tribunale Autonomo Regionale (TAR), che ha facoltà di sospenderla in attesa del giudizio.

In mancanza di una sospensiva, qualora il proprietario non abbia ottemperato ai suoi obblighi nel tempo prescritto, il Sindaco (o più spesso il funzionario incaricato) ha facoltà di presentare denuncia alla Procura della Repubblica  competente e può decidere di bonificare subito l’area a spese del Comune che poi si rivarrà sul proprietario tramite la tassazione.