Cassazione, Condanna penale per morte da esposizione a dosi modeste

Il 15/04 la IV Sezione Penale della Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza n°12151 del 30/01/2020 che stabilisce la condanna per omicidio colposo dei datori di lavoro di un’operaia addetta al montaggio/smontaggio di carrozze ferroviarie morta di mesotelioma pleurico.

La suprema corte ha confermato la condanna della Corte di Appello torinese riconoscendo che in assenza di altri inneschi (tabagismo), l’esposizione a piccole dosi di amianto risultante in sede autoptica è compatibile con il quadro di asbestosi G1 e la successiva neoplasia manifestate dalla vittima.

Il nesso causale tra l’accertata presenza di asbesto nel reparto di lavoro di Maria Casulli e la malattia da questa contratta, tipicamente professionale, viene, infatti, individuato, in modo diretto, stante l’unicità del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa … non facendo riferimento alla teoria del cosidetto effetto acceleratore, ma sulla base dell’assenza di qualsivoglia elemento causale alternativo all’innesto della patologia. E cioè proprio attraverso una legge scientifica di copertura universalmente condivisa, ed a mezzo di un giudizio formulato sulla causalità individuale, in quanto verificato in base alla singola vicenda.

Citando le testimoniaze, nelle motivazioni della sentenza si parla di amianto blu e bianco presente sin dal 1980 sul posto di lavoro e si fa presente che nessun capo squadra vigilava sull’uso delle mascherine di carta fornite dal datore di lavoro.

L’associazione Sportello dei diritti sottolinea che tutti i colleghi della vittima chiamati a testimoniare hanno confermato la presenza di polvere di amianto e l’assenza di un impianto di aspirazione nel reparto in cui prestava servizio.

Secondo la difesa la ditta Magliola, che in precedenza non si era occupata di decoibentazioni, ricevette solo in data 11/07/1983 da Ferrovie dello Stato una circolare specifica connessa al ricevimento della commessa V21. In seguito a ciò creò un reparto di decoibentazione e introdusse l’uso di mascherine facciali a doppio filtro.


Caso Casulli Santhià

  • Numero morti: 1
  • Luogo esposizione: Magliola Antonio e figli Spa Santhià (VC)
  • Origine contaminazione: scoibentazione MCA
  • ATECO 1991: 35.20.3 Riparazione di materiale rotabile ferroviario
  • Maria Casulli
  • Patologia/e o causa morte: asbestosi, mesotelioma pleurico, placche pleuriche
  • Anno diagnosi: 12/2009
  • Anno morte: 2010
  • Periodo di esposizione: 05/1981-06/1983
  • Mansione: addetta al montaggio e smontaggio di arredi di veicoli ferroviari

Processo Magliola caso Casulli

  • Causa penale
  • Udienza preliminare 2010
  • Capi di imputazione: omicidio colposo e violazione delle norme di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • Tribunale monocratico Vercelli
  • Imputati: Maurizio e Paolo Magliola
  • Responsabilità civile: Magliola Antonio e figli Spa
  • Parti civili: familiari vittima (autorevocate in data 07/01/2020 per avvenuto risarcimento)
  • Consulenti difesa: Prof. Canzio Romano
  • Avvocati difesa: Rizzardo Del Giudice
  • Consulenti PM: Dott. Barberis, Dott.ssa Bellis, Dott. Walter Declame
  • Sentenza 1°grado : condanna con riconoscimento delle aggravanti
  • Sentenza 2°grado 08/11/2018 Corte di Appello di Torino : conferma primo grado
  • Sentenza 3°grado 30/01/2020 IV Sezione Penale Cassazione: rigetto dei ricorsi degli imputati e condanna al pagamento delle spese processuali

  • RASSEGNA STAMPA

      Sentenza: l’amianto è cancerogeno anche a dosi minime; condannato datore di lavoro

    • Data: 16/04/2020
    • Fonte: sardegnareporter.it
    • Autore: Giovanni D'Agata